2014; Il TAR respinge la richiesta di sospensiva della Sig. Dallari. Il Commissariamento rimane. Ma dopo si vota?
Caro Signor TAR, non ha idea di come la stiamo seguendo passo dopo passo! Ma Lei quando ci dice se andiamo al voto o meno?
Il Nodo di Gordio? Rimane!
REPUBBLICA
ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo
Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Quater)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 4633 del 2014, proposto
dalla sig.ra
Antonella Dallari, Amos Cisi, Renata Raineri, rappresentato e
difeso dagli avv.ti Luigi Medugno, Letizia Mazzarelli e Paolo Canonaco, con
domicilio eletto presso l’avv. Luigi Medugno in Roma, via Panama, 58;
contro
Coni - Comitato Olimpico Nazionale Italiano, rappresentato e
difeso dagli avv.ti Alberto Angeletti e Mario Sanino, con domicilio eletto
presso l’avv. Alberto Angeletti in Roma, via G Pisanelli, 2;
Alta Corte di Giustizia Sportiva presso il Coni, non costituita in giudizio,
Alta Corte di Giustizia Sportiva presso il Coni, non costituita in giudizio,
nei confronti di
Gianfranco Ravà, rappresentato e difeso dall'avv. Guido Valori,
con domicilio eletto presso lo stesso avv. Guido Valori in Roma, v.le delle
Milizie, 106;
Alberto De Nigro, Max Andrè Barbacini;
Alberto De Nigro, Max Andrè Barbacini;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
della decisione n. 8/14 dell'Alta Corte di Giustizia sportiva con
la quale è stato rigettato il ricorso proposto dai ricorrenti avverso la
delibera n. 1491/13 del Coni avente ad oggetto la proposta di proroga per un
ulteriore semestre del commissariamento della Federazione italiana sport
equestri
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Coni - Comitato
Olimpico Nazionale Italiano e del sig. Gianfranco Ravà;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento
impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 luglio 2014 il cons.
Giulia Ferrari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Vista l’istanza di riesame ex art. 58 c.p.a., notificata da parte
ricorrente il 24 giugno 2014;
Considerato che il fatto nuovo in relazione al quale è stata
chiesta la revisione della pronuncia cautelare, respinta con ordinanza n. 1972
del 30 aprile 2014, è rappresentato dalla proroga del commissariamento della
Fise disposta con delibera di Consiglio Nazionale del Coni n. 1508 dell’11
giugno 2014;
Considerato che l’art. 58 c.p.a. non è applicabile nell’ipotesi in
cui il fatto nuovo sia costituito da un nuovo provvedimento che deve essere
oggetto di ulteriore impugnazione ove si voglia elidere la nuova data di
scadenza del commissariamento stesso;
Ritenuto pertanto che non sussistono i presupposti previsti per
l’accoglimento dell’istanza ex art. 58 c.p.a..
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza
Quater)
Respinge la suindicata istanza ex art. 58 c.p.a..
Compensa tra le parti in causa le spese della presente fase di
giudizio
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è
depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne
comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 luglio
2014 con l'intervento dei magistrati:
Italo Riggio, Presidente
Giuseppe Sapone, Consigliere
Giulia Ferrari, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE
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IL PRESIDENTE
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DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 04/07/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod.
proc. amm.)
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