2014, Il CONI muove e fa scacco matto alla Dallari. Il
Consiglio di Stato sentenzia sulla proposta del CONI e accetta il Suo ricorso!
Il Nodo di Gordio è sciolto! Quando il CONI vorrà, si andrà ad elezioni?
Provo a tradurvi, a parole mie, la Sentenza del Consiglio di
Stato, comincio? Proviamoci, dai! E direbbe un amico mio “togli quel proviamoci
e fallo, subito!” E vabbè, se proprio insiste!
Ho scelto questo titolo, perché, chapeau!, gli Avvocati del
Signor CONI, a mio parere, hanno indovinato la mossa vincente, sembra,
addirittura, che per effetto di questa sentenza, la Sig. Dallari è come se non
fosse mai stata Presidente! Valli a comprendere ‘sti avvocati e ‘sti Tribunali!
Meglio il politichese, non trovate?
In breve riassumo così gli insegnamenti che ho appreso da
questa vicenda per effetto della Sentenza del Consiglio di Stato:
Le elezioni 2012 non sono valide.
La Commissione Verifica Poteri sembra che non si sia
comportato proprio secondo Statuto, ovverosia il ricorso del C.I. Uccellina
tanto torto non aveva.
Se le cause di Commissariamento sono due, le stesse non
possono essere scisse.
Chi è commissariato (Dallari, Amos Cisi e Ranieri i
ricorrenti al TAR), perde la Poltrona di Consiglio Federale!
Leggere tutta la Sentenza e capirci qualcosa velocemente,
senza essere un laureato in Legge, è roba difficile assai! Siete d’accordo con
me?
Volete conoscere il mio trucco?
Sono andato all’inizio della Sentenza e ho letto chi faceva
il ricorso, in questo caso era il CONI che ricorreva contro la prima sentenza del
TAR, quella del 22 novembre 2013. Poi sono andato in fondo e ho letto che Il
Consiglio di Stato:
a) accoglie l’appello principale;
per cui ho fatto: 1+1= 2!
Poi mi sono cimentato nell’ardimentosa impresa di capirci
qualcosa sul resto del testo (mamma mia che papiello!), telefonate a destra e
manca comprese, devo ammetterlo, ho persino avuto suggerimenti da amici ed
amici avvocati in messaggistica privata su Facebook! Infine, quando si sono
aggiunti persino i commenti al mio post nel gruppo Stufi della FISE, sembrava
che si si fosse aperto il Mar Rosso e che io, da buon Mosè lo potessi
attraversare impunemente!
Cominciamo con il primo punto.
Qual è l’appello principale?
È la mossa vincente che, a mio parere, hanno fatto gli
Avvocati del CONI.
Praticamente questo ricorso è stato presentato e proposto
dal CONI al Consiglio di Stato, organo superiore al TAR, e sono state usate le
seguenti parole:
per la riforma
della sentenza in forma semplificata del T.a.r. per il Lazio
– ROMA - Sezione III quater, n. 9993 del 22 novembre 2013.
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In quella circostanza, in sostanza, il Signor TAR asseriva
che la Sig. Dallari era Presidente perché le elezioni erano valide ed il
ricorso del C.I. Uccellina all’Alta Corte di Giustizia del CONI, non era da
prendere in considerazione, usando le seguenti parole:
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione
Terza Quater)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe
proposto (dai Sig. Dallari, Cisi e Ranieri): a) lo accoglie nella parte rivolta
avverso la decisione dell’Alta Corte di Giustizia n. 19 del 27 giugno 2013, che
quindi annulla; …
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Per effetto della quale, le elezioni erano ancora valide e
la Sig. Dallari era legittimamente Presidente, ma Commissariata perché rimaneva
in piedi il secondo motivo del commissariamento, alias la grave situazione
amministrativo-contabile in cui versa la Federazione Italiana Sport Equestri.
Quest’ultimo ricorso era improcedibile (ricordate?), perché
prima di ricorrere al TAR, le Sig.re Dallari, Ranieri ed il Sig. Amos Cisi
avrebbero dovuto percorrere prima i gradi di giudizio dei tribunali sportivi e,
solo dopo, quello del TAR.
Ci furono ulteriori proroghe di Commissariamento ed ulteriori
ricorsi al TAR,
che non scioglievano quello che io chiamavo il Nodo di
Gordio: il Consiglio Federale è ancora in carica? Dov’è un atto di “decaduta”
di detto Consiglio?
Se vi ricordate, uscì una Ordinanza del TAR, a mio parere,
un po’ ambigua, nel senso che usò la seguente frase: “che il CONI non può
reiteratamente prorogare (n.d.r. il commissariamento), dovendo
l'amministrazione della Federazione essere affidata agli organi
democraticamente eletti.” Ambiguità, nel senso che, come pubblicai in un articolo
in quella circostanza, chiedevo “Eletti è participio passato (Dallari) o
aggettivo?
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http://equifare.blogspot.it/2014/05/2014-caro-tar-eletti-e-participio.html#sthash.Wm4LIoTq.dpuf
O, come mi corresse un amico mio, futuro?
In questo caso, direi che il Consiglio di Stato ha dato
ragione all’amico mio, visto che sono state annullate le elezioni 2012!
Sebbene il CONI potesse sentirsi “legalmente” nel giusto,
visto gli esiti nulli degli ulteriori ricorsi, (n.d.r. comunque il TAR, nonostante
ribadisse la restituzione agli organi eletti, aveva respinto l’ennesimo ricorso
Dallari, Ranieri, Cisi), dicevo,, il CONI passa, eufemisticamente, dalla difesa
all’attacco.
La domanda che mi sarei posto io poteva essere: “Cosa
attaccare?”, considerato il vantaggio?
Trovo una sorta di “Uovo di Colombo” proprio attaccare la
prima sentenza del TAR, quella che lasciava in carica il precedente Consiglio
Federale, in particolare i cinque ricorrenti, poi rimasti in tre, appunto
Dallari, Ranieri ed Amos Cisi.
Difatti, il Consiglio di Stato, a mio parere, potrebbe aver
provato un minimo di imbarazzo nel riformare, come usano dire gli Avvocati cioè
cambiare oppure annullare, la Sentenza del TAR.
Che cosa, in particolare, non ha convinto il Consiglio di
Stato?
La prima cosa è stato proprio il ricorso del C.I. Uccellina,
nella sostanza il Consiglio di Stato è come se si fosse lamentato che sia Alta
Corte di Giustizia del CONI e TAR non abbiano approfondito fino in fondo come
si siano svolte le elezioni e le varie e/o presunte irregolarità riscontrate.
Il Consiglio di Stato ha ribaltato come la quantità di voti messa in
discussione dalla Commissione Verifica Poteri fosse determinante dato lo scarto
dei voti tra i due candidati. Inoltre, come se gli stessi voti, uso un
espressione metaforica, fossero stati trattati “di ogni erba un fascio”, ed
aggiungo io, “solo”!
Giusto per saltare di palo in frasca per un attimo, non
sarebbe il caso di rivedere, nello Statuto FISE, l’argomento “Commissione Verifica Poteri”? E
ritorno alla Sentenza di Stato.
Per sintesi, passo ora all’argomento successivo e cioè:
Laddove ho letto:
b) rigetta l’appello incidentale, e per l’effetto, in
riforma della sentenza impugnata, in parte dichiara inammissibile ed in parte
respinge il ricorso di primo grado.
Credo che si riferisse all’argomento di cui sotto e comincio
così:
La lingua batte dove il dente duole, ossia le cause di
Commissariamento non sono scindibili. Non solo, ma il Consiglio di Stato ha
ribadito anche il concetto che, dopo il Commissariamento, gli organi debbano
essere ricostituiti ex novo:
E faccio copia ed incolla:
b) la pronuncia di
prime cure (n.d.r. la prima sentenza TAR) sarebbe, inoltre, erronea nella parte
in cui, pur partendo da una premessa condivisibile - ossia che nell’atto a
motivazione plurima è sufficiente la fondatezza di una sola delle rationes
decidendi (n.d.r. motivazione) per sorreggerne la validità - giunge
all’erronea conclusione che le due motivazioni a sostegno della più volte
menzionata delibera n. 1491 sottendessero due distinti atti: il primo di
pedissequa vincolata esecuzione della decisione dell’Alta Corte n. 19 del 2013
(il ricorso del C.I. Uccellina), il secondo relativo alla grave situazione
economico-contabile della F.I.S.E. Da qui gli ulteriori errori che sarebbero
stati commessi dal primo giudice per non aver rilevato che il commissariamento
comporta sempre lo scioglimento degli organi elettivi e la conseguente
necessità di costituirli ex novo e che la pregiudiziale sportiva
debba essere soddisfatta in ragione del contenuto della motivazione piuttosto
che della natura stessa dell’atto, sicché sotto questo profilo il TAR avrebbe
dovuto limitarsi a rilevare il difetto della pregiudiziale sportiva tout
court con riferimento all’intero ed unitario provvedimento di
commissariamento ai sensi dell’art. 3 d.l. n. 220 del 2003.
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Al volo, vi dico, che Il Consiglio di Stato ha ribadito che
il CONI può commissariare anche senza “indicazioni” date dall’Alta Corte di
Giustizia.
Insomma, mi pare di aver capito che se anche le elezioni
fossero state valide, il semplice commissariamento per la grave situazione
economica, non doveva essere suffragato dall’Alta Corte ed era sufficiente per
andare alle elezioni. In questo caso, credo che si dovrebbe dire elezioni
anticipate per decaduta del Consiglio, mentre finora parlavamo di elezioni per
annullamento dell’assemblea elettiva.
Non so se c’è altro da aggiungere, ma mi pare che vi ho
tediato abbastanza! Au revoir!
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