mercoledì 19 marzo 2014

2014, Le Motivazioni dell'Alta Corte di Giustizia nel respingere il ricorso "Dallari vs CONI"

2014, Le Motivazioni dell'Alta Corte di Giustizia nel respingere il ricorso "Dallari vs CONI"

Con queste parole lette nella motivazione, l?Alta Corte di Giustizia respinge il ricorso della Sig. Antonella Dallari:



Nella specie, la verifica delle operazioni elettorali, all’esito della decisione
del giudice amministrativo, ha solamente avuto l’effetto di riconoscere agli
interessati l’astratta titolarità di una situazione giuridica il cui concreto esercizio è,
tuttavia, inciso, dal provvedimento di disposizione del commissariamento. Per cui
del tutto inconferente e generico è il richiamo ad un presunto riconoscimento di
status – come espressivo di determinati interessi che la sentenza del TAR




avrebbe riconosciuto. Il TAR si è, infatti, semplicemente pronunciato sulla
regolare tenuta delle operazioni elettorali, limitandosi a stabilire che “la delibera
del Consiglio Nazionale del CONI n.141/2013 eventualmente impugnata dagli
attuali ricorrenti, perverrà sorretta da una sola delle due motivazioni assunte a
supporto della stessa (grave situazione amministrativo contabile in cui versa la
federazione)”, non certo disponendo la reintegra dei ricorrenti nel loro pieno
status. Per contro, proprio il fatto di aver doverosamente declinato, per effetto
della pregiudiziale sportiva, la delibazione sul profilo del Commissariamento qui
impugnato, dimostra che il TAR non ha “reintegrato” la ricorrente ma solo ritenuto
che uno dei due distinti motivi del Commissariamento fosse caduto.
L’altro come già più volte detto, ben può continuare a sostenere il
Commissariamento delle F.I.S.E. e la sua proroga. L’Alta Corte, in conclusione,
respinge il ricorso avverso i provvedimenti impugnati; in considerazione della
complessità delle questioni esaminate, ritiene equo compensare interamente tra
le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.

L’Alta Corte di Giustizia Sportiva 
RESPINGE il ricorso. 
SPESE Compensate. 
DISPONE la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro 
difensori anche con il mezzo della posta elettronica. 
Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 18 febbraio 2014. 

Il Presidente Il Relatore 
F.to Franco Frattini F.to Virginia Zambrano 

Depositato in Roma in data 18 marzo 2014. 
Il Segretario 
Fto Alvio La Face

Allego il link per scaricare la sentenza completa



Io? Non ci resta che aspettare l'ultima (probabile) udienza del TAR! Ci sarà?

      
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