Sgombriamo subito il campo da inutili equivoci! Sapete
quanti Avvisi di Garanzia sono stati commutati in condanne? Verosimilmente una
percentuale molto bassa. L’Avviso di Garanzia, a mio parere, è una sorta di
tutela dell’indagato, nel senso che la Magistratura avverte lo stesso che c’è
un indagine in corso e che ha diritto a difendersi, alias portarsi un avvocato
in tribunale.
Un altro modo con il quale un Magistrato, Procuratore e/o Giudice
può ascoltare qualcuno, lo può ascoltare da Testimone sotto giuramento, ma in
tal caso, cosa cambia?
In quest’ultimo caso, parlando sotto giuramento, il
testimone rischia di poter dire qualcosa contro di se stesso (vuoi perché non
conosce la legge, senso di colpevolezza inesistente, ecc.) e di non potersi
difendere, ossia portare un avvocato in tribunale.
In questi casi, recitando una sorta di formula, in cui il
testimone quasi ammette questo rischio, egli rifiuta la testimonianza ed,
implicitamente, è pronto ad accettare che l’indagine si allarghi su di lui.
Penso di non commettere reato dicendo che, forse, è anche
più un usanza mandare l’Avviso di Garanzia piuttosto che un mandato a comparire
come testimone, vuoi, da una parte una sorta di riguardo (consentire la difesa
da subito), dall’altra, forse e ribadisco forse, un modo di risparmiare tempo,
ossia evitare di convocare due volte la stessa persona prima come testimone
(che si può rifiutare) e poi come indagato.
Meglio di così, non ve lo so spiegare!
Ritornando al titolo dell’articolo, mi pare che sia già
successo qualche volta che qualcuno non sia stato molto attento e ligio ai “Requisiti
di Elegibilità”, dello Statuto FISE, TITOLO IV, Art. 53 – Requisiti di
Elegibilità, che non ha subito modifiche di Statuto e copio ed incollo:
TITOLO IV ‐ ACCESSO ALLE CARICHE FEDERALI
Art. 53 ‐ Requisiti di eleggibilità’ 1 Sono eleggibili alle cariche federali soltanto coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) siano cittadini italiani maggiorenni;
b) non abbiano riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori a un anno ovvero a pene che comportino l’interdizione dai pubblici uffici superiore a un anno;
c) non avere riportato nell’ultimo decennio, salvo riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definitive complessivamente superiori a un anno da parte delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, degli Enti di Promozione Sportiva riconosciutidal C.O.N.I. o da parte di Organismi sportivi internazionali riconosciuti;
d) siano tesserati alla F.I.S.E. alla data di presentazione della candidatura
2 I candidati ai posti in Consiglio Federale in rappresentanza dei cavalieri, dei cavalieri proprietari di cavalli e dei tecnici, oltre ai requisiti di cui alle lettere a), b), c) devono essere in attività o essere stati tesserati per almeno due anni nell’ultimo decennio. Negli organi direttivi nazionali possono essere eletti cavalieri che abbiano preso parte, nell’arco di due anni nell’ultimo decennio, a competizioni a livello nazionale o almeno regionale accluse nei calendari federali
Volevo porre l’attenzione al punto b), nel quale si legge: …
condanne penali passate
In giudicato per reati non colposi …
Come volevasi dimostrare, l’avviso di garanzia non “blocca”
la candidatura, per intenderci l’avviso di garanzia si può avere anche per un
incidente stradale, non necessariamente si è colpevoli poi.
Discorso diverso è l’interdizione dai pubblici uffici. Secondo
le mie conoscenze, questa è un gradino sotto agli arresti domiciliari per
rischio di inquinamento prove.
Oltre a quanto vi ho commentato finora, chi si candida non
avendo questi requisiti, cosa rischia?
La mia famosa bibliografia, alias motore di ricerca Google, mi
ha “pescato i seguenti articoli che bloggo!
E prima che vi “approfondiate” in quanto “bloggo” di seguito,
vi anticipo che chi ha prodotto un Autocertificazione Penale Falsa rischia
persino la reclusione: Cari complici o chi in qualche modo fosse edotto dell’Autocertificazione
falsa, sapete quanto rischiate? Tempi duri per i furbacchioni!
Bibbliografia
n.b.: Chiaramente non esistono ancora su Internet
riferimenti bibliografici su autocertificazioni penali false presentate alla
FISE, che è parastato, ergo valgono le stesse norme del Codice Penale. Se tanto
mi da tanto, mi sa che quanto sotto è possibile che sia sostanzialmente
applicabile anche in Casa FISE!
La falsità nelle autocertificazioni
A CURA DELLA REDAZIONE DI LEX24
Il Tribunale di Bologna interviene su un argomento di interessante richiamo, non foss'altro per il fatto che, nella quotidianità, non è infrequente imbattersi, anche per il comune cittadino, nella richiesta di rilasciare attestazioni autocertificative nell'ambito degli svariati rivoli della burocrazia amministrativa.
Il Tribunale di Bologna interviene su un argomento di interessante richiamo, non foss'altro per il fatto che, nella quotidianità, non è infrequente imbattersi, anche per il comune cittadino, nella richiesta di rilasciare attestazioni autocertificative nell'ambito degli svariati rivoli della burocrazia amministrativa.
http://www.diritto24.ilsole24ore.com/penale/primiPiani/2012/02/la-falsita-nelle-autocertificazioni-.php
L’autocertificazione è una dichiarazione che un soggetto
produce ad un organismo pubblico, in sostituzione di un determinato certificato.
La disciplina normativa è dettata in via principale dal D.P.R. 445 del 2000 che prevede quali situazioni sono autocertificabili da parte dei privati (articoli 46 e 47 del decreto).
La disciplina normativa è dettata in via principale dal D.P.R. 445 del 2000 che prevede quali situazioni sono autocertificabili da parte dei privati (articoli 46 e 47 del decreto).
http://www.diritto24.ilsole24ore.com/fuoco/R2V0RG9jdW1lbnRCeUlk/MTI4MTQyNjMmMyZkaXJpdHRvMjQ/lex24/12814263.html
Articolo 483. Falsità ideologica commessa dal privato in
atto pubblico. Chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto
pubblico, fatti dei quali l’atto è destinato a provare la verità, è punito con
la reclusione fino a due anni.
Se si tratta di false attestazioni in atti dello stato
civile, la reclusione non può essere inferiore a tre mesi.
Pubblicato nel Codice PenaleSee more
at: http://www.testolegge.com/codice-penale/articolo-483#sthash.mY1ezS6N.dpuf
Articolo 495 Codice Penale: falsa attestazione o
dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie
o di altri
Chiunque dichiara o attesta falsamente al pubblico
ufficiale l’identità, lo stato o altre qualità della propria o dell’altrui
persona è punito con la reclusione da uno a sei anni.
La reclusione non è inferiore a due anni:
1) se si tratta di dichiarazioni in atti dello stato
civile;
2) se la falsa dichiarazione sulla propria identità, sul
proprio stato o sulle proprie qualità personali è resa all’autorità giudiziaria
da un imputato o da una persona sottoposta ad indagini, ovvero se, per effetto
della falsa dichiarazione, nel casellario giudiziale una decisione penale viene
iscritta sotto falso nome.
http://www.filodiritto.com/articoli/2013/10/articolo-495-codice-penale-falsa-attestazione-o-dichiarazione-a-un-pubblico-ufficiale-sulla-identita-o-su-qualita-personali-proprie-o-di-altri/
Articolo 496 Codice Penale: false dichiarazioni sulla
identità o su qualità personali proprie o di altri
La legge n. 125/08 non ha apportato modiche alla
formulazione della condotta penalmente rilevante, ma ha previsto per tale reato
un inasprimento delle pene che vanno da uno a cinque anni (in precedenza era
prevista la pena della reclusione fino a un anno in alternativa alla multa).
Chi è che ha ancora voglia di presentare un
Autocertificazione Penale Falsa?
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