martedì 6 gennaio 2015

2015, In tempi di Elezioni, Le False Autocertificazioni Penali: si rischia solo di Decadere dal Consiglio Federale? O ci sono altri rischi Penali? Quali le Responsabilità dei “complici”?

2015, In tempi di Elezioni, Le False Autocertificazioni Penali: si rischia solo di Decadere dal Consiglio Federale? O ci sono altri rischi Penali? Quali le Responsabilità dei “complici”?

Sgombriamo subito il campo da inutili equivoci! Sapete quanti Avvisi di Garanzia sono stati commutati in condanne? Verosimilmente una percentuale molto bassa. L’Avviso di Garanzia, a mio parere, è una sorta di tutela dell’indagato, nel senso che la Magistratura avverte lo stesso che c’è un indagine in corso e che ha diritto a difendersi, alias portarsi un avvocato in tribunale.
Un altro modo con il quale un Magistrato, Procuratore e/o Giudice può ascoltare qualcuno, lo può ascoltare da Testimone sotto giuramento, ma in tal caso, cosa cambia?
In quest’ultimo caso, parlando sotto giuramento, il testimone rischia di poter dire qualcosa contro di se stesso (vuoi perché non conosce la legge, senso di colpevolezza inesistente, ecc.) e di non potersi difendere, ossia portare un avvocato in tribunale.
In questi casi, recitando una sorta di formula, in cui il testimone quasi ammette questo rischio, egli rifiuta la testimonianza ed, implicitamente, è pronto ad accettare che l’indagine si allarghi su di lui.
Penso di non commettere reato dicendo che, forse, è anche più un usanza mandare l’Avviso di Garanzia piuttosto che un mandato a comparire come testimone, vuoi, da una parte una sorta di riguardo (consentire la difesa da subito), dall’altra, forse e ribadisco forse, un modo di risparmiare tempo, ossia evitare di convocare due volte la stessa persona prima come testimone (che si può rifiutare) e poi come indagato.
Meglio di così, non ve lo so spiegare!

Ritornando al titolo dell’articolo, mi pare che sia già successo qualche volta che qualcuno non sia stato molto attento e ligio ai “Requisiti di Elegibilità”, dello Statuto FISE, TITOLO IV, Art. 53 – Requisiti di Elegibilità, che non ha subito modifiche di Statuto e copio ed incollo:

TITOLO IV  ACCESSO ALLE CARICHE FEDERALI Art. 53  Requisiti di eleggibilità’ 1 Sono eleggibili alle cariche federali soltanto coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti: 
a) siano cittadini italiani maggiorenni; 
b) non abbiano riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori a un anno ovvero a pene che comportino l’interdizione dai pubblici uffici superiore a un anno; 
c) non avere riportato nell’ultimo decennio, salvo riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definitive complessivamente superiori a un anno da parte delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, degli Enti di Promozione Sportiva riconosciutidal C.O.N.I. o da parte di Organismi sportivi internazionali riconosciuti; 
d) siano tesserati alla F.I.S.E. alla data di presentazione della candidatura

2 I candidati ai posti in Consiglio Federale in rappresentanza dei cavalieri, dei cavalieri proprietari di cavalli e dei tecnici, oltre ai requisiti di cui alle lettere a), b), c) devono essere in attività o essere stati tesserati per almeno due anni nell’ultimo decennio. Negli organi direttivi nazionali possono essere eletti cavalieri che abbiano preso parte, nell’arco di due anni nell’ultimo decennio, a competizioni a livello nazionale o almeno regionale accluse nei calendari federali 
  
Volevo porre l’attenzione al punto b), nel quale si legge: … condanne penali passate
 In giudicato per reati non colposi …
Come volevasi dimostrare, l’avviso di garanzia non “blocca” la candidatura, per intenderci l’avviso di garanzia si può avere anche per un incidente stradale, non necessariamente si è colpevoli poi.
Discorso diverso è l’interdizione dai pubblici uffici. Secondo le mie conoscenze, questa è un gradino sotto agli arresti domiciliari per rischio di inquinamento prove.

Oltre a quanto vi ho commentato finora, chi si candida non avendo questi requisiti, cosa rischia?
La mia famosa bibliografia, alias motore di ricerca Google, mi ha “pescato i seguenti articoli che bloggo!

E prima che vi “approfondiate” in quanto “bloggo” di seguito, vi anticipo che chi ha prodotto un Autocertificazione Penale Falsa rischia persino la reclusione: Cari complici o chi in qualche modo fosse edotto dell’Autocertificazione falsa, sapete quanto rischiate? Tempi duri per i furbacchioni!

Bibbliografia
n.b.: Chiaramente non esistono ancora su Internet riferimenti bibliografici su autocertificazioni penali false presentate alla FISE, che è parastato, ergo valgono le stesse norme del Codice Penale. Se tanto mi da tanto, mi sa che quanto sotto è possibile che sia sostanzialmente applicabile anche in Casa FISE!

La falsità nelle autocertificazioni
A CURA DELLA REDAZIONE DI LEX24
Il Tribunale di Bologna interviene su un argomento di interessante richiamo, non foss'altro per il fatto che, nella quotidianità, non è infrequente imbattersi, anche per il comune cittadino, nella richiesta di rilasciare attestazioni autocertificative nell'ambito degli svariati rivoli della burocrazia amministrativa. 
http://www.diritto24.ilsole24ore.com/penale/primiPiani/2012/02/la-falsita-nelle-autocertificazioni-.php

L’autocertificazione è una dichiarazione che un soggetto produce ad un organismo pubblico, in sostituzione di un determinato certificato.
La disciplina normativa è dettata in via principale dal D.P.R. 445 del 2000 che prevede quali situazioni sono autocertificabili da parte dei privati (articoli 46 e 47 del decreto).

http://www.diritto24.ilsole24ore.com/fuoco/R2V0RG9jdW1lbnRCeUlk/MTI4MTQyNjMmMyZkaXJpdHRvMjQ/lex24/12814263.html

Articolo 483. Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico. Chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l’atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a due anni.
Se si tratta di false attestazioni in atti dello stato civile, la reclusione non può essere inferiore a tre mesi.


Articolo 495 Codice Penale: falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri

Chiunque dichiara o attesta falsamente al pubblico ufficiale l’identità, lo stato o altre qualità della propria o dell’altrui persona è punito con la reclusione da uno a sei anni.
La reclusione non è inferiore a due anni:
1) se si tratta di dichiarazioni in atti dello stato civile;
2) se la falsa dichiarazione sulla propria identità, sul proprio stato o sulle proprie qualità personali è resa all’autorità giudiziaria da un imputato o da una persona sottoposta ad indagini, ovvero se, per effetto della falsa dichiarazione, nel casellario giudiziale una decisione penale viene iscritta sotto falso nome.

http://www.filodiritto.com/articoli/2013/10/articolo-495-codice-penale-falsa-attestazione-o-dichiarazione-a-un-pubblico-ufficiale-sulla-identita-o-su-qualita-personali-proprie-o-di-altri/

Articolo 496 Codice Penale: false dichiarazioni sulla identità o su qualità personali proprie o di altri

La legge n. 125/08 non ha apportato modiche alla formulazione della condotta penalmente rilevante, ma ha previsto per tale reato un inasprimento delle pene che vanno da uno a cinque anni (in precedenza era prevista la pena della reclusione fino a un anno in alternativa alla multa).


Chi è che ha ancora voglia di presentare un Autocertificazione Penale Falsa?


      
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