2014, La trasparenza è un obbligo del Para Stato? Chi la attua? E come? E i tuoi diritti?
È da un bel po’ che mi promettevo e ripromettevo di parlare di “Trasparenza degli Atti” che riguardano i tesserati e praticanti di uno sport, riconosciuto dal CONI. Aiutatemi a ricordare, le Federazioni Sportive, i Comitati, ecc., sono o meno ParaStato, ergo rispondono agli stessi obblighi di legge di quelle che sono più conosciute come Pubbliche Amministrazioni?
È da un bel po’ che mi promettevo e ripromettevo di parlare di “Trasparenza degli Atti” che riguardano i tesserati e praticanti di uno sport, riconosciuto dal CONI. Aiutatemi a ricordare, le Federazioni Sportive, i Comitati, ecc., sono o meno ParaStato, ergo rispondono agli stessi obblighi di legge di quelle che sono più conosciute come Pubbliche Amministrazioni?
Ritengo che la trasparenza è il
primo passo verso l’ “Autocertificazione di Onestà.”
Finalmente, con la nuova Legge del
14 marzo 2013, molte cose sono cambiate, probabilmente bisogna solo adeguarsi:
chi di voi sapeva dell’entrata in vigore della nuova Legge sulla Trasparenza?
Leggendo un po’ di roba e
parlando con un mio caro amico, ho scoperto concetti quali “Diritto Soggettivo
Perfetto”, che, in altre parole, vuol dire: il tesserato ha diritto a
richiedere ed ottenere una copia da portarsi a casa! E senza nemmeno tanti iter
burocratici!
E poi tanto altro ancora, ma
voglio procedere per ordine.
Innanzitutto, riconosco che la
trasparenza amministrativa è argomento assai articolato e complesso, che
investe sia gli aspetti organizzativi sia l’attività delle pubbliche
amministrazioni. Noterete che mi sono fatto dare una mano da Goffredo da Viterbo, il notarius di Federico l'Imperatore, che di leggi se ne intende!
Vi garantisco che il personaggio è degno di considerazione, magari la prossima volta ve ne parlo un pò di più! (lo sono andato a cercare apposta!)
La prima cosa che gli ho
domandato “ Ma la trasparenza è una chimera o un obiettivo raggiunto, o ancora
una via di mezzo?
Con un cenno del capo, quasi a
dirmi che è più vera la terza ipotesi, mi fa:
“Difatti, all’esito di una lunga
evoluzione normativa, culminata nel d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 (nuove misure
concernenti gli obblighi di pubblicazione, trasparenza e diffusione delle
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, in attuazione della
delega di cui ai commi 35 e 36 dell’articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n.
190), quella della trasparenza è divenuta una vera e propria “filosofia di
fondo” cui la pubblica amministrazione deve adeguare struttura e moduli
organizzativi,”
Ed io: “Chiunque può accedere ai
Documenti?”
E lui mi risponde:
“Sì! Tutti! L’accesso ai
documenti trova la propria disciplina sostanziale di riferimento negli artt. 22
e segg. della legge 7 agosto 1990, n. 241, sul procedimento amministrativo, in
parte modificata dalla legge 11 febbraio 2005, n. 15.”
Quindi spiega: “Il diritto di
accesso è dotato di “copertura costituzionale”[1],
sia in virtù della generale previsione di cui all’art. 97 della Carta sul buon
andamento e l’imparzialità della pubblica amministrazione (di cui l’accesso
costituisce un importante aspetto), sia perché il nuovo testo
dell’art. 22, comma 2, della
legge n. 241/1990, introdotto dalla legge n. 15/2005,
nel definire l’accesso
(dall’esterno dell’amministrazione) un “principio generale dell’attività
amministrativa”, cioè lo riconduce alla finalità di favorire la partecipazione
dei tesserati e assicurare l’imparzialità e la trasparenza e, soprattutto, lo
ascrive “ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e
sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale ai sensi
dell’art. 117 secondo comma lettera m) della Costituzione”:
l’interpretazione
giurisprudenziale dimostra che ai fini dell’accesso è sufficiente “qualcosa di
meno” di un vero e proprio interesse legittimo, dovendo la P.A. limitarsi a
verificare che il richiedente abbia esposto ragioni degne di tutela ed
astenendosi dal valutarne la reale fondatezza. In sostanza è sufficiente che
l’istante evidenzi ragioni chiare e precise di interesse, tra cui, ad esempio,
anche un interesse morale.
Inoltre l’art. 2, comma 2, del
d.p.r. n. 184/2006 statuisce espressamente che l’amministrazione non può
elaborare dati in suo possesso, per cui l’istanza di accesso ha come oggetto da
soddisfare esclusivamente un documento già esistente e fisicamente formato,
pena il “Falso in Atti d’Ufficio”.
Ed io: “Io posso solo consultare
o avere una copia del documento richiesto?”
E Lui “Sì, puoi avere una copia! Anche
questa è un abitudine da cambiare da tempo! Lo stesso art. 24, comma 7, della
legge 241, nella versione ora vigente dopo la novella del 2005, non parla più
di “mera visione” degli atti (come, invece, la normativa precedente per il caso
di contrasto tra accesso e riservatezza), bensì genericamente di “accesso”, per
cui -in base alla definizione generale contenuta nel nuovo art. 22 della stessa
legge- nel diritto di accesso deve sempre ritenersi ricompreso anche quello di
estrazione di copia.
Leggendo la normativa vigente si
deduce che il legislatore abbia inteso configurare l'accesso quale DIRITTO
SOGGETTIVO PERFETTO; difatti
l'art. 22, c. 1, lett. a), della
legge n. 241/1990 definisce l’accesso come “il diritto degli interessati di
prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi” e l'art. 22,
comma 2, lo fa assurgere a “principio generale dell'attività amministrativa,
questo al fine di favorire la partecipazione dei tesserati e di assicurarne
l'imparzialità e la trasparenza, ed attiene ai livelli essenziali delle
prestazioni concernenti i diritti dei tesserati stessi”.
Quello che “salta subito agli
occhi” della nuova trasparenza è la scelta del legislatore di assicurare a chiunque,
senza alcuna necessaria correlazione con un interesse personale, il diritto di
avere conoscenza costante e immediata di informazioni di estrema rilevanza
concernenti l’operato dell’amministrazione ed i suoi risultati, i costi
economici della sua azione, il comportamento ed i compensi dei dipendenti e dei
dirigenti, etc.
Si tratta, in altre parole, di un
nuovo modo di concepire i rapporti tra pubblica amministrazione e tesserato,
potendo quest’ultimo, ben al di là degli stretti confini dell’accesso ai
documenti in senso tradizionale, avere cognizione diretta dell’intero
“patrimonio informativo delle pubbliche amministrazioni”
Ed io: “diretta (senza
intermediazioni) del patrimonio
informativo” Per es? Direttamente da dove? Dal Web?”
Sì! Dal Web! La Trasparenza è un risultato
così ambizioso che può essere perseguito dando luogo ad una obbligata
“strutturazione burocratica” delle amministrazioni, chiamate a predisporre,
sulla scia del Codice dell'amministrazione digitale e soprattutto del d.lgs. 27
ottobre n 2009, n. 150, un sistema permanente di pubblicazione di tutti i dati
che attengono alla sua attività e organizzazione, da attuarsi anche (e prima di
tutto) mediante l’inserimento degli stessi nei siti web istituzionali così da
agevolarne la materiale fruizione da parte dei tesserati.
È significativo che il tenore
testuale dell’art. 1, comma 15, della legge n. 190/2012, a mente del quale “Ai
fini della presente legge, la trasparenza dell'attività amministrativa,
che costituisce livello
essenziale delle prestazioni concernenti i diritti ai sensi dell'articolo 117,
secondo comma, lettera m), della Costituzione, secondo quanto previsto
all'articolo 11 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.150,
in sostanza, rende obbligatorio
la pubblicazione, nei siti web istituzionali, delle informazioni relative ai
procedimenti amministrativi, secondo criteri di facile accessibilità,
completezza e semplicità di consultazione, sempre nel rispetto dei dati
personali.
Nei siti web istituzionali si
devono pubblicare anche i relativi
verbali, delibere, bilanci e conti consuntivi, nonché i costi unitari di realizzazione
di progetti sportivi e di produzione dei
servizi erogati ai tesserati.
Ed io: “A me la trasparenza piace
molto, mi aiuti a comprendere le migliori motivazioni dell’attuazione?”
E lui: “I benefici attesi della
trasparenza sono evidenti:
quando le informazioni di origine
amministrativa sono aperte alla visione pubblica.
Diventa difficile per i poteri
istituzionali, a qualsiasi livello, operare filtri impropri sulla conoscenza di
fatti e atti che dovrebbero essere di dominio comune.
Permette ai tesserati, specie se
organizzati in associazioni, di partecipare alle politiche che incidono sulla
qualità della loro federazione e sul loro futuro ed esercitare quel controllo
diffuso per prevenire e contrastare ipotesi di illegalità e comportamento anti sportivo”.
La pubblicazione dei Atti
(delibere, Verbali, Bilanci, ecc.), per un verso, disincentiva e dissuade gli
eletti a porre in essere condotte in
contrasto con l’etica sportiva e, per altro verso, consente ai tesserati ed
agli organi preposti di intervenire più facilmente per denunciare l’eventuale
attuazione di tali condotte che poco hanno a che fare con lo sport.
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