lunedì 5 maggio 2014

2014, La trasparenza è un obbligo del Para Stato? Chi la attua? E come? E i tuoi diritti?

2014, La trasparenza è un obbligo del Para Stato? Chi la attua? E come? E i tuoi diritti?

È da un bel po’ che mi promettevo e ripromettevo di parlare di “Trasparenza degli Atti” che riguardano i tesserati e praticanti di uno sport, riconosciuto dal CONI. Aiutatemi a ricordare, le Federazioni Sportive, i Comitati, ecc., sono o meno ParaStato, ergo rispondono agli stessi obblighi di legge di quelle che sono più conosciute come Pubbliche Amministrazioni?
Ritengo che la trasparenza è il primo passo verso l’ “Autocertificazione di Onestà.”
Finalmente, con la nuova Legge del 14 marzo 2013, molte cose sono cambiate, probabilmente bisogna solo adeguarsi: chi di voi sapeva dell’entrata in vigore della nuova Legge sulla Trasparenza?
Leggendo un po’ di roba e parlando con un mio caro amico, ho scoperto concetti quali “Diritto Soggettivo Perfetto”, che, in altre parole, vuol dire: il tesserato ha diritto a richiedere ed ottenere una copia da portarsi a casa! E senza nemmeno tanti iter burocratici!
E poi tanto altro ancora, ma voglio procedere per ordine.


Innanzitutto, riconosco che la trasparenza amministrativa è argomento assai articolato e complesso, che investe sia gli aspetti organizzativi sia l’attività delle pubbliche amministrazioni. Noterete che mi sono fatto dare una mano da Goffredo da Viterbo, il notarius di Federico l'Imperatore, che di leggi se ne intende!
Vi garantisco che il personaggio è degno di considerazione, magari la prossima volta ve ne parlo un pò di più! (lo sono andato a cercare apposta!)


La prima cosa che gli ho domandato “ Ma la trasparenza è una chimera o un obiettivo raggiunto, o ancora una via di mezzo?
Con un cenno del capo, quasi a dirmi che è più vera la terza ipotesi, mi fa:
“Difatti, all’esito di una lunga evoluzione normativa, culminata nel d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 (nuove misure concernenti gli obblighi di pubblicazione, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, in attuazione della delega di cui ai commi 35 e 36 dell’articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190), quella della trasparenza è divenuta una vera e propria “filosofia di fondo” cui la pubblica amministrazione deve adeguare struttura e moduli organizzativi,”

Ed io: “Chiunque può accedere ai Documenti?”
E lui mi risponde:
“Sì! Tutti! L’accesso ai documenti trova la propria disciplina sostanziale di riferimento negli artt. 22 e segg. della legge 7 agosto 1990, n. 241, sul procedimento amministrativo, in parte modificata dalla legge 11 febbraio 2005, n. 15.”
Quindi spiega: “Il diritto di accesso è dotato di “copertura costituzionale”[1], sia in virtù della generale previsione di cui all’art. 97 della Carta sul buon andamento e l’imparzialità della pubblica amministrazione (di cui l’accesso costituisce un importante aspetto), sia perché il nuovo testo

dell’art. 22, comma 2, della legge n. 241/1990, introdotto dalla legge n. 15/2005,

nel definire l’accesso (dall’esterno dell’amministrazione) un “principio generale dell’attività amministrativa”, cioè lo riconduce alla finalità di favorire la partecipazione dei tesserati e assicurare l’imparzialità e la trasparenza e, soprattutto, lo ascrive “ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale ai sensi dell’art. 117 secondo comma lettera m) della Costituzione”:

l’interpretazione giurisprudenziale dimostra che ai fini dell’accesso è sufficiente “qualcosa di meno” di un vero e proprio interesse legittimo, dovendo la P.A. limitarsi a verificare che il richiedente abbia esposto ragioni degne di tutela ed astenendosi dal valutarne la reale fondatezza. In sostanza è sufficiente che l’istante evidenzi ragioni chiare e precise di interesse, tra cui, ad esempio, anche un interesse morale.

Inoltre l’art. 2, comma 2, del d.p.r. n. 184/2006 statuisce espressamente che l’amministrazione non può elaborare dati in suo possesso, per cui l’istanza di accesso ha come oggetto da soddisfare esclusivamente un documento già esistente e fisicamente formato, pena il “Falso in Atti d’Ufficio”.


Ed io: “Io posso solo consultare o avere una copia del documento richiesto?”
E Lui “Sì, puoi avere una copia! Anche questa è un abitudine da cambiare da tempo! Lo stesso art. 24, comma 7, della legge 241, nella versione ora vigente dopo la novella del 2005, non parla più di “mera visione” degli atti (come, invece, la normativa precedente per il caso di contrasto tra accesso e riservatezza), bensì genericamente di “accesso”, per cui -in base alla definizione generale contenuta nel nuovo art. 22 della stessa legge- nel diritto di accesso deve sempre ritenersi ricompreso anche quello di estrazione di copia.

Leggendo la normativa vigente si deduce che il legislatore abbia inteso configurare l'accesso quale DIRITTO SOGGETTIVO PERFETTO; difatti
l'art. 22, c. 1, lett. a), della legge n. 241/1990 definisce l’accesso come “il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi” e l'art. 22, comma 2, lo fa assurgere a “principio generale dell'attività amministrativa, questo al fine di favorire la partecipazione dei tesserati e di assicurarne l'imparzialità e la trasparenza, ed attiene ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti dei tesserati stessi”.


Quello che “salta subito agli occhi” della nuova trasparenza è la scelta del legislatore di assicurare a chiunque, senza alcuna necessaria correlazione con un interesse personale, il diritto di avere conoscenza costante e immediata di informazioni di estrema rilevanza concernenti l’operato dell’amministrazione ed i suoi risultati, i costi economici della sua azione, il comportamento ed i compensi dei dipendenti e dei dirigenti, etc.
Si tratta, in altre parole, di un nuovo modo di concepire i rapporti tra pubblica amministrazione e tesserato, potendo quest’ultimo, ben al di là degli stretti confini dell’accesso ai documenti in senso tradizionale, avere cognizione diretta dell’intero “patrimonio informativo delle pubbliche amministrazioni”

Ed io: “diretta (senza intermediazioni)  del patrimonio informativo” Per es? Direttamente da dove? Dal Web?”
Sì! Dal Web! La Trasparenza è un risultato così ambizioso che può essere perseguito dando luogo ad una obbligata “strutturazione burocratica” delle amministrazioni, chiamate a predisporre, sulla scia del Codice dell'amministrazione digitale e soprattutto del d.lgs. 27 ottobre n 2009, n. 150, un sistema permanente di pubblicazione di tutti i dati che attengono alla sua attività e organizzazione, da attuarsi anche (e prima di tutto) mediante l’inserimento degli stessi nei siti web istituzionali così da agevolarne la materiale fruizione da parte dei tesserati.


È significativo che il tenore testuale dell’art. 1, comma 15, della legge n. 190/2012, a mente del quale “Ai fini della presente legge, la trasparenza dell'attività amministrativa,

che costituisce livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, secondo quanto previsto all'articolo 11 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.150,

in sostanza, rende obbligatorio la pubblicazione, nei siti web istituzionali, delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi, secondo criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione, sempre nel rispetto dei dati personali.


Nei siti web istituzionali si devono  pubblicare anche i relativi verbali, delibere, bilanci e conti consuntivi, nonché i costi unitari di realizzazione di progetti sportivi  e di produzione dei servizi erogati ai tesserati.

Ed io: “A me la trasparenza piace molto, mi aiuti a comprendere le migliori motivazioni dell’attuazione?”
E lui: “I benefici attesi della trasparenza sono evidenti:
quando le informazioni di origine amministrativa sono aperte alla visione pubblica.
Diventa difficile per i poteri istituzionali, a qualsiasi livello, operare filtri impropri sulla conoscenza di fatti e atti che dovrebbero essere di dominio comune.
Permette ai tesserati, specie se organizzati in associazioni, di partecipare alle politiche che incidono sulla qualità della loro federazione e sul loro futuro ed esercitare quel controllo diffuso per prevenire e contrastare ipotesi di  illegalità e comportamento anti sportivo”.

La pubblicazione dei Atti (delibere, Verbali, Bilanci, ecc.), per un verso, disincentiva e dissuade gli eletti  a porre in essere condotte in contrasto con l’etica sportiva e, per altro verso, consente ai tesserati ed agli organi preposti di intervenire più facilmente per denunciare l’eventuale attuazione di tali condotte che poco hanno a che fare con lo sport. 


      
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