mercoledì 22 gennaio 2014

2014, Il parere del Comitato Regionale Lombardo sulla Privacy dei tesserati FISE

2014, Il parere del Comitato Regionale Lombardo sulla Privacy dei tesserati FISE
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Privacy e accesso agli atti Milano 20.01.2014 - Il Comitato Regionale Lombardo, dopo vari approfondimenti sottoposti anche alla FISE centrale, precisa quanto segue: “La soluzione dei quesiti rivolti al Comitato regionale F.I.S.E. Lombardia, riguardante la divulgazione a terzi dei dati personali dei tesserati, richiede la disamina di rilevanti questioni attinenti da un lato, il trattamento dei dati personali dei propri aderenti, da parte di organismi di tipo associativo, dall’altro, l’applicabilità alle Federazioni sportive della disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi, dettata dalla legge 241 del 1990. In particolare, nel caso di specie, occorre accertare, in primis, se ed in che misura sia consentita la
comunicazione, da parte della F.I.S.E e dei Centri ad essa affiliati dei dati anagrafici e degli estremi dei documenti di identità dei propri Tesserati a soggetti terzi a fini commerciali, in ottemperanza a specifici accordi con aziende che potrebbero effettuare l’invio di materiale pubblicitario e/o promozionale; in secondo luogo, è necessario appurare se i tesserati possano vantare un diritto di accesso agli atti nei confronti della F.I.S.E. al fine di conoscere il contenuto dei suddetti accordi. A tal proposito, in ordine al primo dei punti citati, si rende necessaria una breve disamina della disciplina di settore dettata dal D.L.gs. 196 del 2003, il c.d. Codice della privacy, la cui finalità è quella di garantire che il trattamento dei dati personali avvenga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali costituzionalmente garantiti, nonché, della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale. Alla stregua delle definizioni ivi contenute, per “trattamento dei dati” si intende qualunque operazione o complesso di operazioni, svolte con o senza l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti: raccolta dei dati, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, blocco, modificazione, utilizzo, interconnessione, comunicazione, diffusione, cancellazione, distruzione, selezione, estrazione, raffronto. La normativa in esame considera in generale “dati personali” tutte le informazioni relative a persone fisiche o giuridiche, oppure ad enti e associazioni, che consentano l'identificazione diretta o indiretta di questi stessi soggetti. Sono invece “dati sensibili" quei dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale". Il codice della Privacy stabilisce che chi intende effettuare un trattamento di dati personali deve prima fornire all'interessato alcune importanti informazioni (articolo 13 del Codice) per metterlo in condizioni di esercitare i propri diritti (articolo 7 del Codice). L’informativa deve, infatti, illustrare: a) in che modo e per quale scopo verranno trattati i propri dati personali; b) se il conferimento dei propri dati personali è obbligatorio o facoltativo; c) le conseguenze di un eventuale rifiuto a rendere disponibili i propri dati personali; d) a chi saranno comunicati o se saranno diffusi i propri dati personali; e) i diritti previsti dall'articolo 7 del Codice; f) chi è il titolare e (se è stato designato) il responsabile del trattamento. L'omessa o inidonea informativa è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da seimila euro a trentaseimila euro (articolo 161 del Codice). Una volta resa l’informativa di cui all’articolo 13, il trattamento di dati personali, sarà possibile solo previo consenso dell'interessato, documentato per iscritto (articolo 23 del Codice), espresso liberamente e specificamente, in riferimento ad un trattamento chiaramente individuato (oppure a singole operazioni di trattamento). L’art. 24 contempla poi, talune ipotesi in cui i dati personali possono essere trattati anche senza il consenso dell’interessato. Tra queste, per quel che rileva ai fini della nostra indagine, il trattamento effettuato da associazioni, enti o organismi senza scopo di lucro, anche non riconosciuti, in riferimento agli aderenti o soggetti che hanno con essi contatti regolari, ma solo per il perseguimento di scopi determinati e legittimi individuati dall’atto costitutivo, dallo statuto o dal contratto collettivo e sempre che i dati non siano comunicati all'esterno o diffusi. In quest’ultimo caso, difatti, sarà necessario acquisire il consenso scritto dell’interessato, previa idonea informativa resa ai sensi dell'art. 13 del Codice, la quale dovrà precisare le specifiche modalità di utilizzo dei dati. Il trattamento di dati personali effettuato in violazione dell'articolo 23 del Codice è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da diecimila euro a centoventimila euro (articolo 162, comma 2 bis, del Codice) e potrà avere, altresì, riflessi in ambito penale qualora integri gli estremi del reato di trattamento illecito dei dati personali di cui all’art. 167 Codice Privacy. Quanto alle modalità del trattamento, quest’ultimo dovrà avvenire riducendo al minimo l'utilizzo di dati personali (principio di necessità di cui all’articolo 3 del Codice), oltre che nel rispetto dei seguenti principi (articolo 11 del Codice): - liceità e correttezza del trattamento; - finalità del trattamento; - esattezza e aggiornamento dei dati; - pertinenza, completezza e non eccedenza dei dati raccolti rispetto alle finalità del trattamento; - conservazione dei dati per un tempo non superiore a quello necessario rispetto agli scopi per i quali è stato effettuato il trattamento. Venendo alla fattispecie in esame, innanzitutto non v’è dubbio che i dati anagrafici e gli estremi dei documenti di identità dei tesserati aderenti alla F.I.S.E., siano da qualificarsi quali dati personali comuni e anzi, più precisamente, come dati identificativi, trattandosi di informazioni che consentono l’identificazione diretta degli stessi soggetti. Tali dati, alla luce della disciplina codicistica testé citata, potranno essere trattati dalla F.I.S..E. e dagli enti affiliati, in quanto associazioni senza fini di lucro, anche senza il consenso espresso dei propri aderenti, ma solo per il perseguimento di scopi previsti dallo stesso statuto o comunque per finalità strettamente connesse all’attività sportiva, con esclusione di qualsivoglia comunicazione o diffusione a soggetti terzi. Di conseguenza, qualora la F.I.S.E. o gli enti ad essa affiliati intendano comunicare i dati anagrafici e gli estremi dei documenti di identità dei propri tesserati a terzi, in ottemperanza a specifici accordi commerciali intercorsi con quest’ultimi, dovranno preventivamente acquisire il consenso espresso da parte degli interessati per non incorrere nelle sanzioni penali ed amministrative pecuniarie previste dal Codice Privacy. Alla luce di quanto sopra, prima di dar corso a qualsivoglia comunicazione o diffusione di dati personali a terzi, occorre verificare se ciascun Centro ippico affiliato F.I.S.E. abbia provveduto, all’atto del tesseramento, ad acquisire apposito consenso alla diffusione e comunicazione dei dati a terzi da parte degli interessati. Si precisa, infine, che la prassi da ultimo suggerita alle associazioni affiliate F.I.S.E di acquisire e conservare all’atto del tesseramento la fotocopia del documento d’identità dei tesserati, sembra contrastare con il principio di pertinenza e non eccedenza rispetto alle finalità per le quali i dati sono raccolti o successivamente trattati, di cui all’art. 11, comma 1, lett. d), del Codice. In relazione all’attività di tesseramento svolta dai centri affiliati F.I.S.E., difatti, devono ritenersi lecite le sole operazioni necessarie alla corretta identificazione dei soggetti che ad essi si rivolgono. In particolare, qualora l'identità dell'interessato non fosse già nota, essa potrà essere accertata semplicemente chiedendo l'esibizione di un documento d’identità, eventualmente annotandone gli estremi, mentre dovrà per converso ritenersi eccedente, ai sensi dell'art. 11, comma 1, lett. d), del Codice), l'acquisizione e la successiva conservazione di copia del documento di identità dell'interessato, senza che tra l’altro sia previsto un termine massimo di conservazione dello stesso. Difatti, anche in considerazione del dilagante fenomeno del c.d. furto d’identità, che ha spinto il legislatore nazionale ad adottare apposite misure di prevenzione e di contrasto (D.lgs. 11 aprile 2011, n. 64), come evidenziato altresì dal Garante per la protezione dei dati personali, deve imporsi la massima cautela nell'acquisizione di copie di documenti di identità, limitandola ai casi in cui essa sia richiesta da puntuali previsioni normative, ovvero qualora ne risulti provata l'indispensabilità (decisione n. 162 del 4 aprile 2013). Come anticipato in epigrafe, il secondo dei quesiti in esame impone invece di verificare se, nel caso di specie, i tesserati F.I.S.E. possano vantare un diritto di accesso agli atti nei confronti della medesima al fine di conoscere il contenuto di accordi commerciali stipulati tra quest’ultima, Carta Si, Class Horse Tv e ICBPI. A tal fine, occorre accertare preliminarmente se la Federazione Italiana Sport Equestri rientri tra i soggetti sottoposti alle norme in materia di accesso ai documenti disciplinate dalla L. 7 agosto 1990, n. 241, posto che l’art. 23 prevede che il diritto all’accesso si esercita nei confronti delle pubbliche amministrazioni, delle aziende autonome e speciali, degli enti pubblici e dei gestori di pubblici servizi. Come chiarito dalla giurisprudenza amministrativa, le Federazioni sportive, dopo la loro trasformazione in soggetti dotati di personalità giuridica privata ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs 23 luglio 1999, n. 242, presentano una duplice natura in quanto operano in qualità di associazioni di diritto privato ed al contempo quali organi del CONI per la realizzazione dei fini istituzionali propri di quest’ultimo. L'elemento discriminante per individuare il limite tra le due funzioni svolte dalle Federazioni è quello della natura dell'attività svolta: a) in caso di applicazione di norme che attengono alla vita interna della federazione ed ai rapporti tra società sportive e tra le società stesse e gli sportivi professionisti, le Federazioni operano come associazioni di diritto privato; b) quando invece l'attività è finalizzata alla realizzazione di interessi fondamentali ed istituzionali dell'attività sportiva, esse devono essere considerate organi del C.O.N.I. (cfr. Cass. civ., III Sez., 5 aprile 1993 n. 4063; Cass., sez. unite, 26 ottobre 1989 n. 4399, Cons. Stato, VI, n. 1050/95). Conseguentemente per la giurisprudenza amministrativa solo gli atti di quest’ultimo tipo sono esplicazione di pubblici poteri e, quindi, solo in relazione ad essi potrà essere esercitato il diritto di accesso. (TAR Calabria Catanzaro, 14 settembre 2006, n. 411). Nel caso di specie, l’accordo stipulato tra la F.I.S.E., Carta Si e Class Horse Tv, ICBPI con il quale sembrerebbe siano stati, tra l’altro, ceduti i diritti televisivi delle competizioni inserite nel calendario FISE e degli eventi organizzati dalla stessa Federazione, a parere dello scrivente, è riconducibile all’esercizio in senso lato delle funzioni pubbliche proprie del C.O.N.I., di cui la F.I.S.E. è organo. Trattasi, infatti di attività di promozione e diffusione dello sport che non si esaurisce nella sfera interna della Federazione medesima, ma che si ancora con la funzione pubblica del C.O.N.I., venendo a coincidere con uno dei compiti essenziali di quest’ultimo. Tanto più se si consideri che la F.I.S.E., oltre ad essere l’ente istituzionalmente deputato a disciplinare l’attività sportiva equestre su tutto il territorio nazionale, gode di una vera e propria riserva ex lege in ordine alle discipline equestri olimpiche e C.I.O./F.E.I., svolte in forma agonistica. In conclusione, data la rilevanza in senso lato pubblicistica della suddetta attività, ne conseguirà la piena operatività della disciplina in materia di accesso agli atti dettata dalla l.241/1990. Aggiungasi che non appare confacente con la normativa vigente, se non adeguatamente motivata, l’ipotesi di condizionare la partecipazione ai concorsi all’invio della sopra indicata documentazione trattandosi, quanto meno per le discipline olimpiche e quanto all’agonismo, di attività riservata alla Federazione, e conseguentemente attività pubblica. E’ infine da precisare che il testo dell’informativa trasmesso a questo Comitato Regionale (di cui si allega copia), al punto 2 lett. f), inserisce tra le finalità per cui il trattamento dei dati personali è autorizzato "informazione circa le attività della Federazione, anche se tali documenti fossero inseriti in pubblicazioni aventi ulteriori contenuti, anche di tipo commerciale, pubblicitario e promozionale", precisando, altresì, al punto 4, che per le attività strumentali alla suddetta finalità i dati personali potranno essere comunicati, con il consenso dei soggetti interessati, anche ad altre persone fisiche e giuridiche, quali ad esempio sponsor, editori etc.. Al tesserato viene, infine, richiesto di barrare alternativamente una delle due caselle poste in calce al modulo privacy, l'una che autorizza il trattamento dei dati per tutte le finalità indicate, ivi compresa la comunicazione a terzi per finalità commerciali e/o promozionali di cui al punto 2 lett. f), l'altra che invece esclude in radice tale finalità da quelle espressamente consentite. Conseguentemente, sarà possibile comunicare a Carta Si, Class Horse Tv e ICBPI i soli dati personali di quei tesserati che, all'atto del tesseramento, abbiano barrato la prima delle caselle suindicate e quindi abbiano autorizzato la comunicazione dei dati a terzi per tutte le finalità indicate, ivi compresa quella di cui al punto 2 lett. f). COMITATO REGIONALE LOMBARDO IL PRESIDENTE F.F. EMILIO RONCORONI INFO info @ fise-lombardia .it
      
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